“Patentino” per macchine agricole e movimento terra
La specifica abilitazione per gli utilizzatori dei mezzi meccanici, il cosiddetto “patentino”, è entrata in vigore dal 12 marzo 2013 con l’Accordo tra Governo e Regioni – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 – in linea con quanto sancito dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs 81/08).
Di seguito una sintesi di quanto previsto dalla legge (aggiornamento marzo 2017):
Soggetti obbligati a conseguire l’abilitazione
In base alle attuali disposizioni normative, sono obbligati a conseguire la specifica abilitazione solamente i lavoratori professionalmente addetti del settore agricolo/edile (ovvero datori di lavoro, lavoratori autonomi, collaboratori familiari appartenenti a una impresa familiare). Pertanto un hobbista del settore (è il caso ad esempio di un cittadino che possiede un terreno agricolo e che si diletta nel tempo libero nella lavorazione del terreno, ma senza ricavarne profitto bensì limitandosi semplicemente all’autoconsumo) NON ha alcun obbligo per legge di conseguire la specifica abilitazione. Per gli hobbisti del settore, infatti, l’abilitazione è solamente consigliata per via dei contenuti che esso trasmette.
I mezzi meccanici per cui è obbligatorio il patentino
I mezzi meccanici per il cui utilizzo è previsto il patentino sono:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Pompa per calcestruzzo
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
a) carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello;
b) carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico e azionato da un operatore a bordo su sedile;
c) carrelli-sollevatori-elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi e azionate da un operatore a bordo su sedile.
- Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi e una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/ora, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate a usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in un contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.
- Macchine movimento terra:
1) escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6.000 kg;
2) escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali;
3) pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno a un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4.500 kg;
4) terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore;
5) autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4.500 kg.
È opportuno precisare che:
- per macchine agricole si intende tutte le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo 22 febbraio 2012 che hanno un utilizzo in ambito agricolo e forestale; ciò significa che una macchina tipicamente movimento terra che viene utilizzata in ambito agricolo (ad esempio un wheel loader) è da definirsi ai fini del presente provvedimento come una macchina agricola e pertanto l’operatore che la utilizza dovrà attenersi alle date per operatori che utilizzano le macchine nell’ambito del settore AGRICOLO;
- eccezion fatta per i trattori agricoli, qualora a una delle attrezzature per cui è previsto il patentino sia abbinato un accessorio tale che l’attrezzatura di lavoro risponda a un’altra attrezzatura di cui sopra (esempio: carrello elevatore semovente con conducente a bordo a cui è collegata una piattaforma di lavoro mobile elevabile), è necessaria l’abilitazione del corrispondente titolo abilitativo (nel caso dell’esempio precedente: abilitazione per carrello elevatore semovente + abilitazione per piattaforma di lavoro mobile elevabile).
Il corso di formazione per l’abilitazione
Per i lavoratori è prevista la frequentazione di un “corso di formazione” tecnico-pratico completo e una prova di verifica finale, il cui esito positivo consentirà il rilascio di un attestato di abilitazione. L’abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni: nel caso in cui l’operatore non aggiorni la formazione entro i 5 anni, non risulta essere idoneo a esercitare la mansione ma è sufficiente effettuare l’aggiornamento per riattivare l’abilitazione, senza rifare il corso completo.
Il conseguimento della regolare patente di guida, rilasciata ai sensi del D.Lgs 30 aprile 1992 (Codice della Strada), non assolve il lavoratore dall’obbligo di conseguire lo specifico patentino, in quanto, mentre la patente di guida riguarda aspetti legati alla circolazione stradale, il patentino si riferisce alle norme specifiche e ai corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi meccanici nel luogo di lavoro.
Le date di entrata in vigore per gli operatori del settore EDILE
Gli operatori che utilizzano le macchine nell’ambito del settore EDILE (e operatori che lavorano in aziende metalmeccaniche e che conducono le macchine citate nell’Accordo per dimostrazioni, prove in campo ecc.) devono attenersi a queste date di entrata in vigore della norma:
- i lavoratori autonomi/subordinati che sono stati incaricati a utilizzare per la prima volta a partire dal 12 marzo 2013 le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo e non hanno formazione pregressa (neofiti), sono obbligati a conseguire da subito (ossia prima del conferimento dell’incarico) il corso completo per l’abilitazione professionale;
- i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 12 marzo 2013 utilizzano già una attrezzatura (di cui all’Accordo) e non hanno formazione pregressa, devono effettuare il corso completo per l’ abilitazione professionale entro 24 mesi dalla data di entra in vigore dell’Accordo (ossia entro il 12 marzo 2015);
- i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 12 marzo 2013 hanno formazione pregressa con frequentazione del corso di cui al punto 9.1 lettera a) dell’Accordo, sono soggetti alla frequentazione del corso di aggiornamento (numero di ore ridotte rispetto al corso completo) entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo (quindi entro il 12 marzo 2018 – circ. Min Lavoro del 10-6-2013). Il corso di aggiornamento avrà validità pari a 5 anni;
- i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 12 marzo 2013 hanno formazione pregressa con frequentazione del corso di cui al punto 9.1 lettera b) e c) dell’Accordo 22 febbraio 2012, sono soggetti al corso di aggiornamento (numero di ore ridotte rispetto al corso completo) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo (quindi entro il 12 marzo 2015). Il corso di aggiornamento avrà validità pari a 5 anni. I lavoratori che entro il 12 marzo 2015 NON hanno effettuato tale corso di aggiornamento, dovranno effettuare il corso completo per l’abilitazione professionale.
Le date di entrata in vigore per gli operatori del settore AGRICOLO
Vediamo di seguito le diverse date di entrata in vigore della norma per gli operatori che utilizzano le macchine nell’ambito del settore AGRICOLO:
- i lavoratori autonomi/subordinati che sono incaricati a utilizzare per la prima volta a partire dal 31 dicembre 2017 le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo e che non hanno formazione pregressa o esperienza documentata (neofiti), sono obbligati a conseguire da subito (ossia prima del conferimento dell’incarico) il corso completo per l’abilitazione professionale;
- i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 31 dicembre 2017 utilizzano già una attrezzatura (di cui all’Accordo), ma non riescono a dimostrare una esperienza pregressa almeno pari a 2 anni o non hanno formazione pregressa, devono effettuare il corso completo di abilitazione professionale entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo (ossia entro il 31 dicembre 2019);
- i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 31 dicembre 2017 hanno esperienza pregressa documentata pari almeno a 2 anni (l’esperienza deve riferirsi a un periodo di tempo NON antecedente a 10 anni secondo quanto riportato nella circ. MinLavoro dell’ 11 marzo 2013), sono soggetti al corso di aggiornamento (numero di ore ridotte rispetto al corso completo) entro il 31 dicembre 2018 (Legge Milleproroghe 27 febbraio 2017, n. 19). I lavoratori che entro il 31 dicembre 2018 NON hanno effettuato tale corso di aggiornamento, dovranno effettuare il corso completo per l’abilitazione professionale.
- i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 31 dicembre 2017 hanno formazione pregressa con frequentazione del corso di cui al punto 9.1 lettera a) dell’Accordo, sono soggetti al corso di aggiornamento (numero di ore ridotte rispetto al corso completo) entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dell’ Accordo (quindi entro il 31 dicembre 2022 – circ. Min. Lavoro del 10 giugno 2013). Il corso di aggiornamento avrà validità pari a 5 anni;
- i lavoratori autonomi/subordinati che alla data del 31 dicembre 2017 hanno formazione pregressa con frequentazione del corso di cui al punto 9.1 lettera b) e c) dell’Accordo, sono soggetti al corso di aggiornamento (numero di ore ridotte rispetto al corso completo) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo (quindi entro il 31 dicembre 2019). Il corso di aggiornamento avrà validità pari a 5 anni. I lavoratori che entro il 31 dicembre 2019 NON hanno effettuato tale corso di aggiornamento, dovranno effettuare il corso completo per l’abilitazione professionale.
Soggetti formatori
Ecco un elenco di soggetti formatori a cui i lavoratori possono rivolgersi per effettuare il corso di formazione (l’elenco completo è presente nell’Accordo 22 febbraio 2012):
- Coldiretti/Cia/Confagricoltura;
- Regioni, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (es. ASL ecc);
- Inail;
- Enti formatori con 6 anni di esperienza nella formazione in tema di sicurezza sul lavoro e accreditate alla formazione presso la Regione, oppure con 3 anni di esperienza specifica nella formazione per le specifiche attrezzature di lavoro e accreditate alla formazione presso la Regione
Quali sanzioni sono previste
In caso di mancata formazione è prevista la sanzione (per il datore di lavoro/lavoratore autonomo) in base all’art. 55 comma 5 lettera c del D.Lgs 81/08 (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro).
Documenti Patentino Macchine agricole
Per informazioni
Domenico Papaleo
Servizio Tecnico FederUnacoma
E-mail: domenico.papaleo@federunacoma.it