Ultimo aggiornamento: novembre 2020
In data 11 settembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.226) il Decreto Legislativo n.116 del 3 settembre 2020, sull’attuazione della Direttiva 2018/851/UE che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. L’entrata in vigore è avvenuta il 26 settembre u.s.
La direttiva introduce una Banca Dati, denominata “SCIP” (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects -Products-), che obbligherà le aziende che immettono sul mercato dell’UE articoli contenenti sostanze altamente preoccupanti SVHC (Substance of Very High Concern), presenti nell’elenco di sostanze candidate (Candidate List), in concentrazione superiore allo 0,1% di peso sul peso dell’articolo, a presentare ad ECHA (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche), informazioni sufficienti per consentire un uso sicuro di tali articoli per il loro intero ciclo di vita, inclusa la fase di smaltimento e trattamento dei rifiuti.
Obbligo a partire dal 05 gennaio 2021.
L’obiettivo di questa banca dati, detenuta da ECHA, è di incoraggiare la sostituzione delle SVHC con sostanze alternative più sicure, di contribuire ad una migliore economia circolare aiutando gli operatori dei rifiuti a garantire che tali sostanze non siano presenti nei materiali riciclati consentendo inoltre alle autorità di monitorare l’uso di queste nell’intero ciclo di vita degli articoli, compresa la fase di smaltimento. Infine, la banca dati sarà accessibile anche al consumatore, permettendogli un acquisto consapevole.
Tutti i fornitori di articoli, come produttori e assemblatori UE, importatori UE, distributori UE e gli altri soggetti che immettono articoli sul mercato.
Sono esclusi dall’obbligo di notifica, dettaglianti o coloro che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente al consumatore.
Per valutare il potenziale impatto di questa banca dati, considerando gli esempi forniti da ECHA, si presenta il caso di un motore a combustione interna contenente una semplice guarnizione composta da una sostanza SVHC nelle condizioni sopra descritte. Il costruttore del trattore che utilizza questo motore, dovrà notificare nella banca dati il trattore a causa della presenza di questa guarnizione.
Le informazioni richieste dalla banca dati eccedono quelle previste dall’Art.33(1) del Regolamento 1907/2006/CE (REACH) e pertanto la Federazione ha realizzato una lettera per i fornitori, a supporto delle aziende, per ottenere queste ulteriori informazioni a monte della catena di approvvigionamento permettendo inoltre di ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti dall’Art.33(1).
La lettera, come qualsiasi altra “Dichiarazione REACH”, non ha valenza legale (non essendo previsto un formato di comunicazione prestabilito né per il Regolamento REACH né per le informazioni necessarie per poter effettuare la notifica alla Banca Dati SCIP).
Il documento è reperibile nell’Area Riservata del sito di FederUnacoma.
La Federazione ha realizzato delle FAQ (_Frequently Asked Questions_), contenenti le domande-risposte specifiche per i settori merceologici dei costruttori di macchine per l'agricoltura e per la cura del verde.
Seppur non abbia valore legale, questo documento può essere di supporto alle aziende su diversi aspetti quali: la realizzazione dell'account di ECHA e come effettuare la notifica e comprendere chi debba farla lungo la catena di approvvigionamento (analizzando ad esempio i casi del "terzista" o di assenza della notifica da parte del fornitore UE).
Marco Menghi
FederUnacoma - Servizio Tecnico
Tel: +39 051 6333957
Tel. Mob.: +39 3299368242
E-mail: marco.menghi@unacoma.it
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